OCCORRE CHE L’ASL GIUSTIFICHI LO SMARRIMENTO DELLA CARTELLE
Come sfruttare la procedura amministrativa nell’ambito dell’accesso alle origini.
UNA RECENTISSIMA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA ( N. 899/2003)HA POSTO ULTERIORI BASI ALLA MIA SCELTA STRATEGICA DI PUNTARE AI RISARCIMENTI NEL CASO LA PROCEDURA DI ACCESSO ALLE ORIGINI SI CONCLUDA SENZA CHE L’OSPEDALE ABBIA TROVATO LA DOCUMENTAZIONE.
IN BREVE; UN CITTADINO SI RIVOLGE ALL’ asl presso cui è stato ricoverato dopo un sinistro chiedendo il rilascio della sua sua cartella clinica per provare alla compagnia assicurativa i danni subiti; di fronte all’inerzia dell’amministrazione,formalizza una procedura di accesso agli atti.
SPIRATO INUTILMENTE IL TERMINE IL PAZIENTE SI RIVOLGE AL TAR IL QUALE RITIENE INSUFFICIENTE LA RISPOSTA DEL DIRETTORE SANITARIO IL QUALE AVREBBE DENUNCIATO LO SMARRIMENTO DELLA CARTELLA.TALE ADEMPIMENTO, SENTENZIA IL TAR, NON è ESAUSTIVO A FRONTE DI UN ACCESSO AGLI ATTI.
IN PRIMO LUOGO L’ASL E’ TENUTA A CERTIFICARE LO SMARRIMENTO.
IN SECONDO LUOGO DEVE DESCRIVERE QUali ricerche siano state effettuate
IN TERZO LUOGO deve indicare le ragioni per le quali i documenti non sono stati reperiti
Mi è sorta l’idea di sfruttare questa sentenza e la procedura di accesso agli atti in tutti i casi in cui i nostri tribunali credono di cavarsela con un nulla di fatto: in tali casi l’escamotage descritto rafforzerebbe la responsabilità dell’asl e pertanto darebbe ulteriore impulso alle azioni risarcitorie.

